Art. 1.

      1. All'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Nel caso di richiesta di avviamento al lavoro da parte di datori di lavoro che siano comuni o unioni di comuni con popolazione rispettivamente inferiore a 15.000 e a 20.000 abitanti è data comunque precedenza alle persone disabili di cui al comma 1 dell'articolo 1, iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8 e residenti da almeno due anni nel territorio del comune o dei comuni limitrofi».